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Commercio
· Dal 31.7.2010, con la definitiva conversione in legge dell'art. 49 del D.L. n. 78/2010 ad opera della L. n. 122/2010, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da altri atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo, ovvero da specific strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, corredata da autocertificazioni e asseverazioni asseverazioni di tecnici abilitati, attestanti la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il legittimo esercizio dell'attività.
· Sono esclusi i casi in cui sussistano vincoli paesaggistici, ambientali o culturali.
· · La segnalazione è denominata SCIA (Segnalazione Certificata di inizio di attività) e sostituisce le precedenti disposizioni in materia a carattere nazionale o regionale.
· · Per gli effetti delle nuove disposizioni, l'attività commerciale può essere avviata o modificata nelle sue condizioni d'esercizio immediatamente e cioè dalla data di presentazione della SCIA al protocollo del Comune.
· Si avvisa che sono esclusi dall'istituto della SCIA gli insediamenti delle medie e delle grandi strutture di vendita, le quali rimangono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione, in quanto assoggettate alle previsioni dei relativi strumenti di programmazione, adottati rispettivamente dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.
· In attesa di eventuali ed ulteriori chiarimenti dal parte del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Puglia, l'Ufficio Commercio ha aggiornato i modelli "COM" sino ad ora utilizzati, adeguandoli alla nuova mormativa.
· Occorre precisare che la legittimazione a svolgere l'attività commerciale, con piena responabilizzazione degli interessati in caso di profili irregolari o dichiarazioni non veritiere, è subordinata al rispetto delle norme, prescrizioni ed adempimenti in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, alla compatibilità rispetto ad eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, oltre che al possesso dei requisiti di natura morale e professionale.
· Pertanto, i soggetti interessati, prima di presentare la SCIA per avviare o modificare un'attività, devono aver perfezionato tutti gli aspetti relativi alla conformità dei locali (inclusa l'eventuale disponibilità di parcheggio, ove richiesto), oltre che possedere i prescritti requisiti soggettivi.
· Alla SCIA devono poi essere allegati, se richiesto, i necessari elaborati tecnici e planimetrici, corredati dalle asseverazioni e certificazioni rilasciate da tecnici abilitati.
· Il Comune dispone di sessanta giorni, dalla data di presentazione della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia possibile, provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dal Comune stesso.
· Il Comune, tuttavia, ha la facoltà di assumere provvedimenti inibitori in autotutela con effetto immediato e può, altresì, adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i profili di natura penale.
Per il commercio su aree pubbliche con posteggio è necessario il rilascio dell'autorizzazione, essendo la stessa legata al limite numerico di ciascun mercato e quindi alla partecipazione ai relativi bandi pubblici di assegnazione, così come previsato dlla L.R. n. 18/2001 e dal Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche (I° Stralcio - del. C.C. n. 24 del 30.5.2005).
Alle attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applica la nuova fattispecie, trattandosi di attività completamente liberalizzate dal novellato art. 19 della L. n. 241/90 e per le quali si applicano anche le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 59/2010 (attuazione della direttiva CEE 2003/126/CE - c.d. "Direttiva Servizi").
· Per informazioni più approfondite rivolgersi a:
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Funzionario Responsabile:
Pasquale De Padova
Tel.: 099-9577720 – FAX 099-9577721
Sede: Piazza A.Casalini n. 9
Apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle ore 11,00
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00
Allegati:
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